Il foglio di servizio elettronico per gli NCC non è più obbligatorio
Il TAR del Lazio ha annullato il decreto che imponeva il foglio di servizio elettronico tramite il registro nazionale, e il Ministero ha poi rinunciato all’appello. L’obbligo del documento resta, e resta dell’impresa.

Dal 2019 ogni servizio di noleggio con conducente richiede un foglio di servizio a bordo del veicolo. Non è un adempimento formale: è il documento che, in caso di controllo, dimostra che quella corsa è un servizio NCC regolare e non un abusivismo.
Nel 2024 il Ministero ha deciso di digitalizzarlo per decreto, introducendo il foglio di servizio elettronico con accesso tramite il registro nazionale, credenziali SPID di livello 2 o carta d’identità elettronica. Con la sentenza del 4 agosto 2025 il TAR del Lazio ha annullato in parte quel decreto.
Il motivo dell’annullamento merita attenzione, perché dice qualcosa su come la digitalizzazione di questo settore si può fare e come no. Il giudice ha ritenuto sproporzionata la raccolta centralizzata di tutti i dati di viaggio, compresi quelli dei passeggeri, e la loro conservazione per tre anni, contro i quindici giorni previsti per il foglio cartaceo. Con il decreto sono cadute anche due regole che gli operatori contestavano da mesi: l’attesa obbligatoria di venti minuti fra un servizio e il successivo, e l’obbligo di ripartire dal luogo di arrivo del servizio precedente.
Il Ministero aveva annunciato ricorso al Consiglio di Stato, e poi vi ha rinunciato. La sentenza resta quindi l’ultima parola: non esiste più un portale nazionale da cui passare, e torna valido il foglio di servizio nella forma tradizionale.
Cosa cambia davvero per una centrale NCC
Cambia il come, non il se. L’obbligo del documento non è caduto: è caduta la forma imposta, insieme al passaggio obbligato dal portale nazionale. Ogni corsa continua a richiedere un foglio di servizio che contenga:
- targa del veicolo e dati del conducente
- dati del committente, cioè di chi ha prenotato il servizio
- luogo e data di partenza e di arrivo
- orari di inizio e fine del servizio
- chilometri
Nella forma tradizionale il foglio ha le pagine numerate in modo progressivo, l’originale resta a bordo per almeno quindici giorni a disposizione dei controlli, e una copia conforme si deposita in rimessa.
Chi si era attrezzato per il portale non ha buttato via il lavoro: quei dati vanno raccolti comunque. Va però tenuta distinta una cosa che si confonde spesso. Il foglio di servizio non è il RENT: l’iscrizione al registro nazionale delle imprese è un adempimento a sé, e l’annullamento del decreto non la riguarda.
Il punto che riguarda le flotte affiliate
Il campo committente è quello che rende gestibile il lavoro in rete.
Quando una centrale gira una corsa a un operatore affiliato, l’affiliato
esegue un servizio proprio, con la propria autorizzazione, e nel suo
foglio di servizio il committente è la centrale.
Non è un subappalto: è un contratto di servizio tra due imprese, ed è la ragione per cui l’aggregazione nel settore passa dai consorzi o da accordi diretti e non dal prestito di un’autorizzazione, che non è mai consentito.
Ogni impresa risponde della propria autorizzazione. Ma il contratto che salta, se qualcosa non è in regola, è quello della centrale.
Dove finisce il software e dove comincia l’impresa
Un foglio di servizio richiede conducente, veicolo, committente, orari, luoghi e chilometri. Sono quasi tutti dati che un sistema di dispatch possiede già nel momento in cui assegna la corsa, perché li ha raccolti per poterla assegnare. Compilare il documento a mano, corsa per corsa, vuol dire in buona parte ricopiare informazioni che esistono già.
Quasi tutti, non tutti. I chilometri di partenza e di arrivo sono una lettura del contachilometri, e quella la fa chi è al volante: nessun software la ricava da un telefono, e una distanza calcolata non è la stessa cosa.
Il resto è una distinzione che proprio questa sentenza aiuta a tenere ferma. L’obbligo è dell’impresa titolare dell’autorizzazione, non di chi le fornisce gli strumenti, e il giudice ha appena stabilito che un sistema centrale che raccoglie i dati di viaggio di tutti non è la risposta. Un gestionale può tenere lo storico delle corse e consegnarlo quando serve. Compilare il documento, conservarlo ed esibirlo resta dell’impresa, e chi promette di farlo al posto suo promette una cosa che non può mantenere.
Fonti
- 01Decreto Interministeriale 16 ottobre 2024, n. 226Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti · ottobre 2024
- 02Circolare 28 febbraio 2019 n. 1840 sulla legge 12/2019Patente.it · febbraio 2019
- 03NCC auto, foglio di servizio elettronicoInforma Impresa · dicembre 2024
- 04NCC, il TAR Lazio annulla il decreto sul foglio di servizio elettronicoTrasporti Italia · agosto 2025
- 05NCC, il TAR annulla parte del decreto sul foglio di servizio elettronicoQuattroruote · agosto 2025
- 06Foglio di servizio elettronico NCC, il Ministero rinuncia all’appelloFINCC · agosto 2026
Chi scrive
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