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Il foglio di servizio elettronico per gli NCC non è più obbligatorio

Il TAR del Lazio ha annullato il decreto che imponeva il foglio di servizio elettronico tramite il registro nazionale, e il Ministero ha poi rinunciato all’appello. L’obbligo del documento resta, e resta dell’impresa.

SET '26[Normativa]ItaliaFederale
La regia di una centrale con le corse attive e la mappa in tempo reale

Dal 2019 ogni servizio di noleggio con conducente richiede un foglio di servizio a bordo del veicolo. Non è un adempimento formale: è il documento che, in caso di controllo, dimostra che quella corsa è un servizio NCC regolare e non un abusivismo.

Nel 2024 il Ministero ha deciso di digitalizzarlo per decreto, introducendo il foglio di servizio elettronico con accesso tramite il registro nazionale, credenziali SPID di livello 2 o carta d’identità elettronica. Con la sentenza del 4 agosto 2025 il TAR del Lazio ha annullato in parte quel decreto.

Il motivo dell’annullamento merita attenzione, perché dice qualcosa su come la digitalizzazione di questo settore si può fare e come no. Il giudice ha ritenuto sproporzionata la raccolta centralizzata di tutti i dati di viaggio, compresi quelli dei passeggeri, e la loro conservazione per tre anni, contro i quindici giorni previsti per il foglio cartaceo. Con il decreto sono cadute anche due regole che gli operatori contestavano da mesi: l’attesa obbligatoria di venti minuti fra un servizio e il successivo, e l’obbligo di ripartire dal luogo di arrivo del servizio precedente.

Il Ministero aveva annunciato ricorso al Consiglio di Stato, e poi vi ha rinunciato. La sentenza resta quindi l’ultima parola: non esiste più un portale nazionale da cui passare, e torna valido il foglio di servizio nella forma tradizionale.

Cosa cambia davvero per una centrale NCC

Cambia il come, non il se. L’obbligo del documento non è caduto: è caduta la forma imposta, insieme al passaggio obbligato dal portale nazionale. Ogni corsa continua a richiedere un foglio di servizio che contenga:

  • targa del veicolo e dati del conducente
  • dati del committente, cioè di chi ha prenotato il servizio
  • luogo e data di partenza e di arrivo
  • orari di inizio e fine del servizio
  • chilometri

Nella forma tradizionale il foglio ha le pagine numerate in modo progressivo, l’originale resta a bordo per almeno quindici giorni a disposizione dei controlli, e una copia conforme si deposita in rimessa.

Chi si era attrezzato per il portale non ha buttato via il lavoro: quei dati vanno raccolti comunque. Va però tenuta distinta una cosa che si confonde spesso. Il foglio di servizio non è il RENT: l’iscrizione al registro nazionale delle imprese è un adempimento a sé, e l’annullamento del decreto non la riguarda.

Il punto che riguarda le flotte affiliate

Il campo committente è quello che rende gestibile il lavoro in rete. Quando una centrale gira una corsa a un operatore affiliato, l’affiliato esegue un servizio proprio, con la propria autorizzazione, e nel suo foglio di servizio il committente è la centrale.

Non è un subappalto: è un contratto di servizio tra due imprese, ed è la ragione per cui l’aggregazione nel settore passa dai consorzi o da accordi diretti e non dal prestito di un’autorizzazione, che non è mai consentito.

Ogni impresa risponde della propria autorizzazione. Ma il contratto che salta, se qualcosa non è in regola, è quello della centrale.

Dove finisce il software e dove comincia l’impresa

Un foglio di servizio richiede conducente, veicolo, committente, orari, luoghi e chilometri. Sono quasi tutti dati che un sistema di dispatch possiede già nel momento in cui assegna la corsa, perché li ha raccolti per poterla assegnare. Compilare il documento a mano, corsa per corsa, vuol dire in buona parte ricopiare informazioni che esistono già.

Quasi tutti, non tutti. I chilometri di partenza e di arrivo sono una lettura del contachilometri, e quella la fa chi è al volante: nessun software la ricava da un telefono, e una distanza calcolata non è la stessa cosa.

Il resto è una distinzione che proprio questa sentenza aiuta a tenere ferma. L’obbligo è dell’impresa titolare dell’autorizzazione, non di chi le fornisce gli strumenti, e il giudice ha appena stabilito che un sistema centrale che raccoglie i dati di viaggio di tutti non è la risposta. Un gestionale può tenere lo storico delle corse e consegnarlo quando serve. Compilare il documento, conservarlo ed esibirlo resta dell’impresa, e chi promette di farlo al posto suo promette una cosa che non può mantenere.

Fonti

  1. 01Decreto Interministeriale 16 ottobre 2024, n. 226Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti · ottobre 2024
  2. 02Circolare 28 febbraio 2019 n. 1840 sulla legge 12/2019Patente.it · febbraio 2019
  3. 03NCC auto, foglio di servizio elettronicoInforma Impresa · dicembre 2024
  4. 04NCC, il TAR Lazio annulla il decreto sul foglio di servizio elettronicoTrasporti Italia · agosto 2025
  5. 05NCC, il TAR annulla parte del decreto sul foglio di servizio elettronicoQuattroruote · agosto 2025
  6. 06Foglio di servizio elettronico NCC, il Ministero rinuncia all’appelloFINCC · agosto 2026
ContinuaCosa resta registrato di ogni corsa

Chi scrive

UrbanGo è il software di dispatch per centrali radiotaxi e operatori NCC: gestione delle corse in tempo reale, rete di partner e flotte affiliate, controllo di tariffe e commissioni. Seguiamo la normativa del settore perché è il terreno su cui lavorano i nostri clienti.

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